Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza: pur in assenza di dipendenti, il delitto è configurabile quando possa prefigurarsi un pericolo anche per terzi.
Mancanza di cartellonistica, di impianti di estinzione e di uscite di emergenza: pur in assenza di dipendenti, il delitto è configurabile quando possa prefigurarsi un pericolo anche per terzi.
Cassazione Penale, Sez. 1, 09 giugno 2023, n. 24945
Riteniamo interessante questa sentenza che può identificare realtà non operative, mantenute nel tempo senza alcun tipo di investimento, magari in attesa di deciderne il destino.
L’imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 437 c.p. perché, quale datore di lavoro e rappresentante legale della ditta, avrebbe omesso di collocare gli impianti e gli apparecchi e i segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro. In particolare, allo stesso è contestato di non avere collocato, nonostante i provvedimenti prescrittivi in tal senso già emessi nei suoi confronti, idonea cartellonistica relativa ai carichi di alcuni scaffali, di non avere predisposto mezzi e impianti di estinzione, di non avere realizzato uscite di emergenza adeguate e di non avere istallato cartellonistica relativa alle emergenze antincendio e a queste connesse.