Polizza contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali

Giurisprudenza sicurezza

Polizza contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali

La Legge 213/2023, all’art. 1, commi 101-111, ha introdotto l’obbligo, per le aziende tenute all’iscrizione al registro delle imprese, di assicurarsi contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali (sisma, alluvione, frane, inondazioni ed esondazioni).

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali; direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura anche in coassicurazione e in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

Il contratto di assicurazione può prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La norma non si applica all’imprenditore agricolo di cui di cui all’articolo 2135 del codice civile.