Requisiti dei luoghi di lavoro

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Giurisprudenza sicurezza

Requisiti dei luoghi di lavoro

Importante è a nostro parere la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2024, n. 8380 (Minore urta contro una vetrata dell’esercizio commerciale), nella parte in cui definisce i requisiti dei luoghi di lavoro e la tutela dei terzi.

A tale proposito, i giudici di merito hanno ribadito il principio in base al quale nella nozione di “luogo di lavoro” (*), rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep.2014, S., Rv. 258435; Sez. 4, n. 12223 del 03/02/2015, dep. 2016, Delmastro, Rv. 266385; Sez. F, Sentenza n. 45316 del. 27/08/2019, Giorni, Rv. 277292).

Poi, gli stessi giudici hanno precisato che il principio in base al quale le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa; conseguendone che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 cod.pen.

(*) Nel caso di specie trovavano applicazione le disposizioni contenute nell’allegato IV, recante norme attinenti ai «requisiti dei luoghi di lavoro»; tra cui, in particolare, quella contenuta al punto 1.3.6, in base alla quale «Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi».