La patente a crediti nel settore edile

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Sicurezza sul lavoro

La patente a crediti nel settore edile

La patente a crediti nel settore edile e la circolare INL 4/2024

Facendo seguito alla precedente news del 29 luglio 2024, sintetizziamo il contenuto dell’ultima circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 ha per oggetto “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti’ – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”.

Soggetti interessati

ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ‘le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale’.

Requisiti

Si indica che ai fini del rilascio della patente, nei casi previsti dalla normativa vigente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Si evidenzia infine che in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è possibile procedere con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, facendo attenzione che eventuali falsità sono soggette a sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R”.