Modifiche al D.Lgs. 81/2008

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Sicurezza sul lavoro

Modifiche al D.Lgs. 81/2008

Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – modifiche al D.Lgs. 81/2008

Indicazioni operative per l’applicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 che ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008:

  1. Modifiche in tema di sorveglianza sanitaria

L’articolo 1 della Legge 203/24, con il comma 1 lettera d) modifica l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008: viene sostituito il comma 2-bis, abrogando la possibilità che le visite mediche preventive in fase preassuntiva siano svolte, su scelta del Datore di Lavoro, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS.

Viene inoltre modificato il comma 9 dell’articolo 41, individuando l’azienda sanitaria locale territorialmente competente (ATS), quale unico organo di vigilanza deputato a ricevere il ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale.

  1. Modifiche in tema di locali sotterranei o semisotterranei

L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 apporta modifiche sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008. Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all’uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei.

L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.

Siamo a disposizione per gli approfondimenti del caso

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