Referendum 8 e 9 giugno 2025
Preme evidenziare che uno dei quesiti riguarda l’art. 26(*) del DLgs 81/08, ovvero il comma 4, laddove esonera da responsabilità il committente per rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice.
Orbene con sentenza (allegata) la Corte Costituzionale ammette il quesito in oggetto la cui finalità è quella di estendere la responsabilità dell’imprenditore committente per tutti i danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali subiti dai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, non indennizzati da INAIL o da IPSEMA.
(*) L’art. 26 del DLgs 81/08, al comma 4 indica quanto segue:
“Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.