Responsabilità dei Preposti per mancata formazione

Formazione
Sicurezza sul lavoro

Responsabilità dei Preposti per mancata formazione

Riteniamo assai interessante proporre una sintesi della Sentenza evidenziando i principi normativi di riferimento a cui è opportuno attenersi.

La Cassazione Penale (Sez. 4, 23 gennaio 2019, n. 3217), in relazione ad infortunio occorso durante la pulizia di un macchinario, rileva la mancata formazione da erogare a cura dei preposti

Premessa

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato …………… , perché, in qualità rispettivamente di responsabile della produzione e capoturno e, quindi, preposti, per colpa consistita nella violazione degli artt. 19, comma 1, lett. f e 37, comma 1, lett. b, del DLgs 81/2008, e, cioè, nel non aver segnalato la pericolosità delle operazioni di pulizia delle macchine e nel non aver assicurato un’adeguata formazione alla persona offesa relativamente alla procedura da adottare nella pulitura della macchina a rulli, cagionavano a ……, intento in tale operazione, un trauma da schiacciamento del piede destro, che restava incastrato tra i rulli, con frattura scomposta del calcagno, da cui derivava una malattia di 129 giorni.

Nel merito la Suprema Corte ha confermato il giudizio e statuito che:

1 – In tema di sicurezza sul lavoro, il preposto assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem“.

2 – In capo al preposto, sussistono poteri specifici di formazione dei lavoratori che, nel caso di specie, peraltro, non esigevano né particolari competenze né autonomia di spesa, risolvendosi nella mera necessità di assicurare ai lavoratori adeguate istruzioni e spiegazioni sulle macchine utilizzate e sulle relative procedure da seguire.