Obbligo vigilanza
La Cassazione Penale (Sez. 4, 04 aprile 2019, n. 14915) aiuta a definire alcuni principi in merito all’obbligo di vigilanza.
Sotto il profilo normativo sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi che tali misure vengano osservate dai lavoratori.
Tuttavia, nella maggioranza dei casi, la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro, i cui compiti sono:
- I primi attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa [art. 2, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 81/2008];
- i secondi sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [art. 2, co. 1, lett. e) d.lgs. n. 81/2008].
Posto che, già la norma prevede che il datore di lavoro vigili attraverso figure dell’organigramma aziendale che, in quanto investiti dei relativi poteri e doveri, risultano garanti della prevenzione a titolo originario, nel caso di infortunio, in caso di infortunio risponde:
- il preposto, rispetto alla prestazione lavorativa dell’infortunato;
- il dirigente, rispetto all’organizzazione dell’attività lavorativa;
- il datore di lavoro, per le scelte gestionali di fondo.
Pertanto, anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le relative modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo effettivo delle figure in considerazione.
In questa sentenza la Corte conclude affermando il seguente principio di diritto:
“l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”.