OBBLIGO AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE CONDUZIONE ATTREZZATURE LAVORO per coloro che sono stati abilitati nel 2015
OBBLIGO AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE CONDUZIONE ATTREZZATURE LAVORO per coloro che sono stati abilitati nel 2015
E’ in partenza il corso CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi) al seguente link tutte le informazioni: http://www.praugest.it/categoria-prodotto/corsi-in-evidenza/
Cosa dice la normativa?
L’articolo 73 comma 5 del D.lgs 81/08 stabilisce che alcune attrezzature di lavoro particolarmente pericolose richiedono il conseguimento di un’abilitazione ottenuta mediante frequenza ad apposito corso di formazione.
Il successivo accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 22/2/2012 (Accordo Stato Regioni del 22/2/2012) ha identificato queste attrezzature nelle seguenti:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo
La stessa normativa (Accordo Stato Regioni del 22/2/2012) stabilisce che una volta conseguita l’abilitazione, la stessa vada rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione ad un corso di aggiornamento con la durata minima di 4 ore.
Quindi, nel corso di questo 2020, i soggetti che hanno svolto la formazione nel 2015 hanno l’obbligo di provvedere all’aggiornamento entro la data riportata sull’attestato (se interessati al mantenimento dell’abilitazione ottenuta).
Quali sanzioni si rischiano?
La formazione delle attrezzature si rifà all’art. 73 del D. Lgs 81/08. Detto articolo ricade negli obblighi del Datore di Lavoro contenuti negli art. 36 e 37 dove le sanzioni per la mancata formazione secondo l’ Art. 55, co. 5, lett. c sono: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 7371,03,20 euro.
Allo scopo di dare a tutte le aziende, come ai soggetti interessati, l’opportunità di adempiere all’obbligo legislativo, vi invitiamo a programmare per tempo la formazione prescritta.
La formazione in parola potrà essere svolta all’interno della propria azienda oppure partecipando ai corsi che Praugest organizzerà, nel corso del 2020, nelle sedi di Jesi, Fabriano e Senigallia.
Per informazioni contattare Referente Area Formativa
Ing. Anna Rita Giuliani – tel. 0731648000 – mail: giuliani@praugest.it
Visita il nostro sito web, troverai la soluzione più adeguata per le tue esigenze formative: www.praugest.it