Sanzioni amministrative e attività ispettiva nella Legge di bilancio 2019

Sicurezza sul lavoro

Sanzioni amministrative e attività ispettiva nella Legge di bilancio 2019

Il Comma 445, al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere una serie di assunzioni che incrementino l’organico, prevede l’incremento degli importi delle seguenti sanzioni amministrative nei termini di seguito elencati:

Del 20% per quanto riguarda:

  1. lavoro irregolare (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Articolo 3, D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002);
  2. esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003);
  3. ricorso alla somministrazione da parte dell’utilizzatore di prestatori di lavoro forniti da soggetti non autorizzati dalla legge (articolo 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003);
  4. richiesta di compensi al lavoratore per poter essere avviato a prestazioni di lavoro in somministrazione (articolo 18, comma 4, D.Lgs. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (articolo 18, comma 4-bis, D.Lgs. 276/2003);
  5. appalti e distacchi non genuini (articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003);
  6. mancata comunicazione preventiva in caso di distacco transnazionale e violazione degli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (articolo 12, commi 1-3, D.Lgs. 136/2016);
  7. violazione delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003);

Del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale;

Del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti

LEGGE DI BILANCIO 2019