Condotta colposa del lavoratore infortunato
Segnaliamo la Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2021, n. 23138 poiché ci fornisce alcuni importanti “suggerimenti” per meglio operare secondo lo spirito della norma.
In ciò vengono ribaditi alcuni principi già presenti in altre sentenze:
- la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l’evento, quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta;
- la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza;
- il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.