Adempimenti derivanti dal recepimento della direttiva 2022/431
Adempimenti derivanti dal recepimento della direttiva 2022/431
Evidenziamo che con il recepimento della direttiva 2022/431 il DLgs 135/2024 interviene su vari aspetti connessi alla gestione del rischio derivante da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione:
- valutazione dei rischi,
- riduzione dell’esposizione,
- valori limite,
- misure di prevenzione,
- accesso alle zone di rischio,
- misure di protezione,
- informazione e formazione,
- sorveglianza sanitaria,
- ….….
D.Lgs. 135/2024: la valutazione dei rischi e i compiti del datore di lavoro
Al di là delle modifiche testuali (con l’aggiunta agli “agenti cancerogeni o mutageni” delle “sostanze tossiche per la riproduzione”) ora il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato e aggiornato con i seguenti dati:
- le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
- l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
- le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti..
Veniamo anche alle modifiche all’articolo 237 (Misure tecniche, organizzative, procedurali) TUS.
Al di là dell’aggiunta nel testo delle “sostanze tossiche per la riproduzione” sono aggiunte al comma 1 due lettere (lettera a e lettera c) relative ai compiti del datore di lavoro:
- a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;»;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell’aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q) . L’ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;.
Evidenziamo anche che sono apportate alcune modifiche all’articolo 235 (Sostituzione e riduzione), sempre del Testo Unico, che estende l’obbligo di prevedere la sostituzione e riduzione dell’agente pericoloso anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
D.Lgs. 135/2024: le novità sulla formazione e gli allegati
Ci soffermiamo, infine, sulle novità relative alla formazione con le modifiche all’articolo 239 (Informazione e formazione) del Testo Unico.
Ora gli obblighi di informazione sono estesi anche laddove si utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione e si introduce l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico.
Segnaliamo, inoltre, che con il recepimento della direttiva UE 2022/431 sono stati fatti vari cambiamenti anche agli allegati del Testo Unico:
- è stato introdotto l’allegato XLIII-bis (Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria);
- è stato sostituito l’allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale) e l’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale);
- è stato abrogato l’allegato XXXIX (Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria).
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In generale, occorre considerare che questi principi sono in primo luogo applicabili alla gestione della problematica connessa al rischio chimico.
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Il nostro tecnico di rifermento è a disposizione per i chiarimenti del caso
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