Comportamento non abnorme
Non è “abnorme” il comportamento del capo-turno che, disattendendo un ordine di servizio, abbia attuato una manovra errata
Cassazione Penale, Sez. 3, 02 novembre 2023, n. 43994
All’imputato è stato contestato il reato di cui all’ art. 113, art.589 c.p., commi 1 e 2, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.
In particolare:
- non valutava tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore derivanti dall’esecuzione dell’operatore di manutenzione del forno rotante che poteva dar luogo alla formazione di miscele esplosive, anche provvedendo ad elaborare e a tenere aggiornato il “documento sulla protezione contro le esplosioni” e per non avere individuato le conseguenti misure di prevenzione e di protezione da adottare con riferimento ai rischi specifici di esplosione;
- in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 290 e 294, in relazione all’art. 17, comma 1, lett. a), stesso decreto, non forniva al lavoratore impiegato nell’esecuzione dei lavori di manutenzione, privo della relativa qualifica, una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui era esposto in relazione all’attività svolta; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e sulle attività di prevenzione adottate;
- in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. I, in relazione agli artt. 37, 38 e 294-bis, stesso decreto, non forniva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, ometteva di adottare, per l’esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione del forno, misure ed opere provvisionali tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza;
- in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. a) e b), stante l’affidamento in appalto dei lavori di esecuzione del lavaggio con vapore del forno e di installazione del giunto tessile, non forniva dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale le ditte incaricate erano destinate ad operare;
- infine, consentiva e non impediva che il lavoratore effettuasse l’intervento di riparazione e manutenzione del forno in assenza dei requisiti di sicurezza.
Inoltre la Corte ha affermato che non si può definire “abnorme” il comportamento del capo-turno il quale, disattendendo (anche solo per errore) un ordine di servizio ha posto in essere una manovra errata, sia perché si tratta di comportamento tutt’altro che imprevedibile, sia perché posto in essere in un contesto di acclarata pericolosità dell’impianto che proprio quell’ordine aveva provocato. Viene così meno anche l’argomento difensivo della esclusiva responsabilità del capo turno.