Definizione di lavoratore
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2022, n. 23809 – Caduta dalla scala durante un “lavoro in nero” eseguito in quota.
In questa sentenza i Giudici hanno ritenuto rilevante, non già la qualifica del soggetto “lavoratore in nero”, quanto piuttosto il fatto che costui avesse svolto, su richiesta del “datore di lavoro”, nel luogo da questi indicato e con i mezzi da questi messi a disposizione, delle mansioni lavorative da cui è derivato l’infortunio.
Infatti, è stata rinvenuta la soluzione della questione nella definizione di “lavoratore” offerta dall’art. 2, DLgs 81/2008, che definisce tale la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione.
Pertanto, l’imputato è stato condannato – nella qualità di datore di lavoro dell’infortunato – per il reato di cui all’art. 590, cod. pen. ai danni del predetto lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare: dell’art. 18, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 81 del 2008, non avendo fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in un lavoro in quota, i mezzi di protezione adeguati rispetto alla prestazione lavorativa; dell’art. 18, comma 1, lett. g), stesso decreto, per non aver sottoposto il lavoratore a sorveglianza sanitaria; dell’art. 20, comma 2, lett. h), stesso decreto, per non avere formato il lavoratore.