Dispositivi di Protezione Individuale – Approfondimento

Sicurezza
Sicurezza sul lavoro

Dispositivi di Protezione Individuale – Approfondimento

L’argomento è disciplinato in via prioritaria attraverso:

  • da 74 a 79, DLgs 81/08;
  • Regolamento UE 425/2016).

Il DLgs 81/08 sanziona le violazioni come segue:

  • Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
  • Art. 75: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)]
  • Art. 77, comma 3, 4 lett. a), b), d) e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro
  • Art. 77, co. 4, lett. e), f) ed h): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro
  • Sanzioni per i lavoratori
  • Art. 20, co. 2, lett. d): arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 670,09 euro

I DPI devono essere conformi al regolamento UE 425/2016 e ai DM che ne stabiliscono i criteri per l’individuazione e l’uso, le circostanze e, fermo restando la priorità delle misure collettive, le situazioni in cui si rende necessario il loro uso.

I DPI devono poi soddisfare caratteristiche generali quali:

  • essere adeguati ai rischi professionali ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro (adeguatezza intrinseca);
  • rispettare le esigenze ergonomiche ed assicurare l’adattabilità individuale.

Gli obblighi del DL e DIRIGENTE sono definiti con gli artt. 18 e 19, DLgs 81/08, ovvero:

SCELTA – USO – MANUTENZIONE – INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO.

SCELTA e USO

È stabilità con il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 28 e 29, DLgs 81/08) – di conseguenza, sussiste anche l’obbligo di aggiornamento per la scelta dei medesimi DPI.

La legge non obbliga il DL a scegliere il meglio esistente sul mercato (massima sicurezza tecnologicamente possibile – best available technology), infatti ciò che conta è l’adeguatezza intrinseca ed ergonomica e l’adattabilità dei DPI (art. 76, c.2, DLgs 81/08).

Ma l’intero processo (S.U.M.I.F.A.), sotto il profilo legale:

  • deve rispettare il dettato dell’art. 2087 (C.C.);
  • deve essere coerente con la norma per evitare ipotesi di reato (C.P.) quali:
  • fornitura DPI non conformi (violazione o condotta di tipo commissivo);
  • mancata fornitura di DPI (violazione o condotta di tipo omissivo).

MANUTENZIONE

Secondo art. 77, c.4 del DLgs 81/08, il DL è obbligato a mantenere nel tempo le caratteristiche specifiche dei DPI (es.: impermeabilità, fluorescenza, pulizia).

INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Il DL ha l’obbligo di erogare l’informazione e la formazione del caso, come l’addestramento per i DPI di 3ª Categoria (*), mentre il lavoratore ha il dovere di parteciparvi (art. 77 c.5 del DLgs 81/08).

VIGILANZA

Il DL, secondo giurisprudenza, ha l’obbligo di procedere ad una continua e persistente attività di vigilanza sull’operato dei propri dipendenti, allo scopo di evitare che si verifichino condotte negligenti o imprudenti. In altri termini, non è sufficiente che i DPI vengano messi a disposizione dei lavoratori, il DL deve anche vigilare sul loro corretto e costante uso, ciò sino ad impedire l’utilizzazione di quelli che (per qualsiasi causa) siano pericolosi.

Per maggiori informazioni:

Ing. Alessandro Mezzopera: 0731/648000 – mezzopera@praugest.it

 

(*) Le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre.

– La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  1. a) lesioni meccaniche superficiali;
  2. b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  3. c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  4. d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse da lesioni dovute all’osservazione del sole);
  5. e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

– La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  1. a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
  2. b) atmosfere con carenza di ossigeno;
  3. c) agenti biologici nocivi;
  4. d) radiazioni ionizzanti;
  5. e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili ad una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  6. f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili ad una temperatura dell’aria di -50 °C o inferiore;
  7. g) cadute dall’alto;
  8. h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  9. i) annegamento;
  10. j) tagli da seghe a catena portatili;
  11. k) getti ad alta pressione;
  12. l) ferite da proiettile o da coltello;
  13. m) rumore nocivo”.

– La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.