Dispositivi di Protezione Individuale – Approfondimento
L’argomento è disciplinato in via prioritaria attraverso:
- da 74 a 79, DLgs 81/08;
- Regolamento UE 425/2016).
Il DLgs 81/08 sanziona le violazioni come segue:
- Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
- Art. 75: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)]
- Art. 77, comma 3, 4 lett. a), b), d) e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro
- Art. 77, co. 4, lett. e), f) ed h): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro
- Sanzioni per i lavoratori
- Art. 20, co. 2, lett. d): arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 670,09 euro
I DPI devono essere conformi al regolamento UE 425/2016 e ai DM che ne stabiliscono i criteri per l’individuazione e l’uso, le circostanze e, fermo restando la priorità delle misure collettive, le situazioni in cui si rende necessario il loro uso.
I DPI devono poi soddisfare caratteristiche generali quali:
- essere adeguati ai rischi professionali ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro (adeguatezza intrinseca);
- rispettare le esigenze ergonomiche ed assicurare l’adattabilità individuale.
Gli obblighi del DL e DIRIGENTE sono definiti con gli artt. 18 e 19, DLgs 81/08, ovvero:
SCELTA – USO – MANUTENZIONE – INFORMAZIONE – FORMAZIONE – ADDESTRAMENTO.
SCELTA e USO
È stabilità con il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 28 e 29, DLgs 81/08) – di conseguenza, sussiste anche l’obbligo di aggiornamento per la scelta dei medesimi DPI.
La legge non obbliga il DL a scegliere il meglio esistente sul mercato (massima sicurezza tecnologicamente possibile – best available technology), infatti ciò che conta è l’adeguatezza intrinseca ed ergonomica e l’adattabilità dei DPI (art. 76, c.2, DLgs 81/08).
Ma l’intero processo (S.U.M.I.F.A.), sotto il profilo legale:
- deve rispettare il dettato dell’art. 2087 (C.C.);
- deve essere coerente con la norma per evitare ipotesi di reato (C.P.) quali:
- fornitura DPI non conformi (violazione o condotta di tipo commissivo);
- mancata fornitura di DPI (violazione o condotta di tipo omissivo).
MANUTENZIONE
Secondo art. 77, c.4 del DLgs 81/08, il DL è obbligato a mantenere nel tempo le caratteristiche specifiche dei DPI (es.: impermeabilità, fluorescenza, pulizia).
INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO
Il DL ha l’obbligo di erogare l’informazione e la formazione del caso, come l’addestramento per i DPI di 3ª Categoria (*), mentre il lavoratore ha il dovere di parteciparvi (art. 77 c.5 del DLgs 81/08).
VIGILANZA
Il DL, secondo giurisprudenza, ha l’obbligo di procedere ad una continua e persistente attività di vigilanza sull’operato dei propri dipendenti, allo scopo di evitare che si verifichino condotte negligenti o imprudenti. In altri termini, non è sufficiente che i DPI vengano messi a disposizione dei lavoratori, il DL deve anche vigilare sul loro corretto e costante uso, ciò sino ad impedire l’utilizzazione di quelli che (per qualsiasi causa) siano pericolosi.
Per maggiori informazioni:
Ing. Alessandro Mezzopera: 0731/648000 – mezzopera@praugest.it
(*) Le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre.
– La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse da lesioni dovute all’osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
– La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili ad una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili ad una temperatura dell’aria di -50 °C o inferiore;
- g) cadute dall’alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo”.
– La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.