DLgs 116/2020: un cambio radicale nella gestione dei rifiuti
Il decreto legislativo 116/2020 (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 settembre 2020, n. 226), in attuazione delle direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue, attua la disciplina comunitaria dell’economia circolare dettando nuove disposizioni in tema di rifiuti, di imballaggi e relativi rifiuti.
Il nuovo decreto modifica sensibilmente la parte quarta del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice ambientale) ribaltando il concetto nel settore della gestione dei rifiuti che diventano ora una risorsa da valorizzare mediante il coinvolgimento della responsabilità finanziaria del produttore del bene per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo di quel bene. A tal fine sono previsti appositi decreti del ministro dell’Ambiente. Mentre, per l’immediato, dal prossimo 26 settembre, il decreto in esame incide direttamente sulle imprese che producono e gestiscono rifiuti.
Di seguito alcuni spunti:
- I rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies. Un’assimilazione “ex lege” che deriva dall’incrocio tra 15 tipologie di rifiuti (dagli organici ad «altri rifiuti non biodegradabili») con 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche) che li producono e che sottrae ai Comuni la possibilità di assimilazione.
- Le attività previste dall’allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 152/06 che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 (Allegato L-quater) possono conferire detti rifiuti presso i centri di raccolta.
- La cernita dei materiali rientra tra le operazioni di gestione, quindi, va sempre autorizzata.
- Il deposito temporaneo, invece, diventa «deposito temporaneo prima della raccolta» ma le condizioni non mutano e il relativo raggruppamento non deve essere autorizzato.
- Il settore del commercio diventa protagonista dell’economia circolare. Infatti, una volta istituiti i sistemi collettivi, potrà effettuare il deposito presso i propri punti vendita.
- Per i rifiuti da costruzione e demolizione, invece, questo è possibile da subito presso le rivendite di materiali edili, a prescindere dai sistemi collettivi.
- Il nuovo articolo 188-bis crea il sistema di tracciabilità dei rifiuti fatto di procedure e strumenti integrati nel Registro elettronico nazionale, collocato presso il ministero dell’Ambiente e gestito con il supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto le imprese useranno i documenti ora in uso.
- I precedenti articoli 190 (registro) e 193 (formulario) sono sostituiti, ma mantengono l’impianto originale ed è confermata la validità dei Dm 145/198 e 148/1998 fino al nuovo decreto che si occuperà anche delle modalità di interoperabilità del registro con i transiti transfrontalieri e del coordinamento con il Mud.
- Il registro di carico e scarico diventa “cronologico” e sono più chiari i tempi per le annotazioni di trasportatori, commercianti e intermediari.
- I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
- I centri di raccolta sono esclusi dall’obbligo solo per i rifiuti non pericolosi, ma per i pericolosi la registrazione carico e scarico può̀ essere effettuata contestualmente all’uscita dei rifiuti dal centro e in cumulativa per ogni Codice.
- Il periodo di conservazione del registro di carico e scarico scende da 5 a 3 anni.
- Il formulario è sempre in quattro copie. La trasmissione della quarta copia può̀ essere sostituita dalla Pec purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta poi al produttore. Le copie sono conservate per tre anni. Fino al nuovo decreto, il formulario può essere prodotto in format esemplare, conforme al Dm 145/1998, identificato da un numero univoco, tramite applicazione delle CCIA, stampato e compilato in doppia copia. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destino. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Produttore e destinatario ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Sono esenti dal formulario anche i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal loro produttore in modo occasionale e saltuario; si tratta di quelli effettuati per non più di cinque volte l’anno e che non eccedono la quantità̀ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità̀ tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, escluse le difformità̀ riscontrabili in base alla comune diligenza. Restano ovviamente salvi i casi di concorso.
- Come per il registro di carico e scarico, il periodo di conservazione del formulario scende da 5 a 3 anni.
- In caso di assistenza sanitaria domiciliare i rifiuti si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività̀. Per la movimentazione, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non sono previsti né il formulario né l’iscrizione all’Albo gestori
- I rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, incluse le attività̀ di pulizia, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività̀. Invece, nel caso di manutenzione delle infrastrutture, la movimentazione del materiale tolto d’opera per la valutazione tecnica di quanto riutilizzabile, è accompagnata dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità̀ dei materiali, numero di colli o stima di peso o volume, luogo di destino,
- La microraccolta va svolta nel termine massimo di 48 ore. Le tempistiche per soste tecniche e trasbordi passano da 48 a 72 ore.
- Per i rifiuti avviati a operazioni di smaltimento “intermedie” (D13, D14 e D15), accanto al formulario debutta l’“attestazione di avvenuto smaltimento” che il produttore dei rifiuti deve ricevere sottoscritta dal titolare dell’impianto di destino.