Esperienza e formazione
Premessa
Una corretta valutazione e gestione dei rischi(*) offre utili elementi per realizzare una formazione legata alle reali problematiche aziendali, poiché finalizzata a superare le criticità rilevate sia nell’ambiente di lavoro, sia nelle attrezzature, che nei comportamenti, come in aspetti dell’organizzazione del lavoro che rappresenta, di fatto, anch’essa un fattore correlato agli infortuni.
Come vengono considerati gli errori nella tua azienda?
- Si avvia immediatamente la caccia al capro espiatorio e/o al responsabile?
- Oppure sono oggetto di attento esame e si è in grado di imparare da essi?
“Errare è umano” ma le azioni o le omissioni provocano incidenti quando trovano punti di debolezza o barriere inefficienti o inefficaci nella sicurezza del sistema.
Gli incidenti non accadono solo per violazione di norme da parte degli operatori, ma per lo più per:
- Presenza o tolleranza verso comportamenti fallaci o non adatti al compito da svolgere.
- Presenza di istruzioni e/o procedure errate e/o inadeguate.
In tale contesto la formazione gioca un ruolo fondamentale, purché sia efficace, ovvero sia una formazione partecipata fondata sull’esperienza.
Come viene concepita la formazione nella tua azienda?
La formazione efficace ai fini della prevenzione è legata all’esperienza che nasce:
- dal monitoraggio delle reali modalità di lavoro utilizzate;
- da una osservazione degli errori;
- dalla registrazione e conseguente corretta indagine realizzata a livello aziendale, sugli infortuni mancati (near-miss) e infortuni che hanno con diversa gravità coinvolto i lavoratori.
Ora rispondi a queste domande:
- hai sufficienti conoscenze per eseguire l’analisi degli infortuni e dei near-miss?
- monitori e valuti le misure di prevenzione adottate, le procedure e le istruzioni operative?
- Hai implementato un sistema di monitoraggio e misurazione che ti permetta di dimostrarlo?
- Hai le competenze per organizzare ed erogare una formazione basata sull’esperienza?
Se una delle risposte è “no” oppure “non lo so”, ti aiutiamo noi.
tel. 0731648000
(*) Art. 28 comma 2 c)
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere “c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;”
Art. 29 comma 3
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata …….. a seguito di infortuni significativi ……. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.”