FALSO ATTESTATO DI FORMAZIONE
In Cassazione Penale, Sez. 7, 17 aprile 2019, n. 16715 i Giudici hanno accertato che l’addetto alle manovre di sollevamento con la gru, NON avesse ricevuto una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone; tale mancanza di formazione, come evidenzia il giudice di merito, ha avuto una diretta incidenza causale sull’infortunio………
E, sul punto, che l’attività di formazione del personale non fosse stata curata bene è desunta logicamente dal giudice con riferimento alla posizione del lavoratore, al punto tale che la stessa società di cui l’imputato è legale rappresentante giunse a formare un documento falso che ne attestava la formazione, falsità corroborata non solo dall’anteriorità della data in cui la formazione sarebbe avvenuta rispetto alla data dell’assunzione, ma soprattutto dagli accertamenti svolti presso la società di formazione che avevano consentito di appurare che il cronologico esistente sull’attestato riguardasse in realtà un lavoratore diverso………….
Da ciò le violazioni contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 71, co. 3, sanzionato dall’art. 87, co. 3, lett. b), DLgs. n. 81 del 2008; artt. 71, co. 7, lett. a), 73, commi 4 e 5, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. c) e d), DLgs. n. 81 del 2008).