Gas radon e luoghi di lavoro: il nuovo piano d’azione 2023-2032

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Sicurezza sul lavoro

Gas radon e luoghi di lavoro: il nuovo piano d’azione 2023-2032

DCPM 11 gennaio 2024

Come indicato all’articolo 10 del DLgs 101/2020 il Piano individua:

  1. le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
  2. i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
  3. le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  4. gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate”.

Preme rammentare che il radon, gas nobile radioattivo naturale, è “invisibile, inodore, incolore e insapore ed è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione”. Inoltre, come ricordato in vari articoli, il radon “all’aperto si diluisce e si disperde, ma all’interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non è sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici”. Riguardo poi agli effetti, “se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi”.

Si ricorda poi che la concentrazione di attività del radon nell’aria è misurata in Becquerel per metro cubo (Bq/m3), che corrisponde a un decadimento radioattivo al secondo in un metro cubo d’aria”. Esiste poi una correlazione statistica tra la concentrazione di radon in aria e il rischio di tumore ai polmoni e “questo rischio aumenta di circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon, rispetto al rischio medio statistico di tumore al polmone. Se poi si è sottoposti ad altri fattori cancerogeni, quali ad esempio il fumo di sigaretta, il rischio aggiuntivo aumenta ulteriormente”.

Riprendiamo dal Piano alcune indicazioni dell’azione 1.3 relativa all’individuazione delle “tipologie di luoghi di lavoro, di attività lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio”.

Si segnala che i luoghi di lavoro “possono differire in termini di caratteristiche strutturali, di parametri microclimatici, di occupazione del personale, modalità organizzative, ecc.: sulla base di questi e altri fattori, è necessario identificare quali situazioni possono comportare elevate esposizioni al radon”.

E nell’appendice all’azione si ribadisce che il decreto 101/2020, “all’articolo 16, comma 1, lettera a) indica i luoghi di lavoro sotterranei oggetto dell’obbligo di misurazione e considerato che per luogo di lavoro sotterraneo si intende ‘locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno”, lo stesso decreto all’articolo 16, comma 1, lettera c) nel campo di applicazione considera ‘specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon’.

Nell’appendice si riporta “un primo elenco delle ‘specifiche tipologie di luoghi di lavoro” alle quali si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, articoli 17 e 18”.

I nostri uffici sono a disposizione per i chiarimenti del caso