Interpello n. 2/2023 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 81/08: Nomina del medico competente ai fini della valutazione dei rischi

caschetto
Giurisprudenza sicurezza

Interpello n. 2/2023 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 81/08: Nomina del medico competente ai fini della valutazione dei rischi

Al quesito se, ai sensi del DLgs 81/08, vi sia l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza, la Commissione ha risposto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

In altri termini, se la valutazione dei rischi non determina/evidenzia l’obbligo della sorveglianza sanitaria, non sussiste, di conseguenza, l’obbligo di nominare il medico competente (link).