MARCATURA CE ATTREZZATURE DI LAVORO

Sicurezza sul lavoro

MARCATURA CE ATTREZZATURE DI LAVORO

Approfondimento

Premesso che occorre chiarire cosa si intenda per attrezzatura di lavoro e che, ovviamente, questa valutazione deve tener conto dello specifico processo/attività che si svolge nell’ambiente di lavoro, di seguito una classificazione esemplificativa di alcuni “prodotti”.

 

Prodotto

Attrezzatura lavoro [art. 69, c. 1, lett. a), DLgs 81/08]

Macchine operatrici e macchine utensili

Si

Impianti di processo

Si

Impianti di servizio (elettrico, pneumatico, vapore, ecc.)

No

Giocattoli

Si

Dispositivi medici

Si

Impianti di captazione scariche atmosferiche e di messa a terra

No

Dispositivi di protezione individuale

No

Ascensori e montacarichi

No

Cancelli o porte motorizzate

No

Macchine ordinarie da ufficio

Si

 

 

Come già specificato nella precedente news del 25 ottobre us, di pari oggetto, una volta identificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all’atto del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’art. 70 del DLgs81/08 e garantire, nella messa a disposizione dei lavoratori, l’adozione di tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali prescritte.

Ciò detto, vediamo ora di descrivere, in sintesi, il concetto di marcatura CE.

Attrezzature marcate CE

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro immesse sul mercato siano marcate CE ovvero conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Potremmo quindi avere:

  • macchine, apparecchi, utensili o impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e dotati di marcatura e dichiarazione di conformità CE, corredate di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  • macchine, apparecchi, utensili o impianti immessi sul mercato prima dell’emanazione delle direttive comunitarie di prodotto (non marcati CE), ma che hanno subito modifiche “sostanziali” rispetto all’originale (*). In questo caso l’attrezzatura deve essere assoggettata a una nuova procedura di valutazione di conformità per essere marcata CE (art. 3 del DLgs 17/2010 e smi), che comprende anche la redazione di istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

Corre l’obbligo precisare che la marcatura CE non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità. Infatti la macchina, comunque, non deve presentare “carenze palesi” rispetto alle norme di prodotto, aspetti di cui erroneamente o meno, il fabbricante non ha tenuto conto in fase di progettazione e/o costruzione della stessa.

Vi sono altresì specifiche responsabilità in capo al datore di lavoro qualora dette attrezzature di lavoro siano utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (art.71, c. 3), ovvero modificate.

Attrezzature non marcate CE

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto siano comunque conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del DLgs 81/08. Queste attrezzature di lavoro in molti casi risultano anche carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione.

(*) identica procedura va applicata anche alle macchine marcate CE che hanno subito modifiche.

È importante infine rilevare che lo stesso DLgs 81/08 prevede serrati adempimenti anche nei confronti di chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio sia marcati che non marcati CE.

Per maggiori informazioni

ing. Lorenzo Vergnetta – vergnetta@praugest.it – 0731648000