Modificato il CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Il 20 ottobre 2019 entreranno in vigore le modifiche al DM 3 agosto 2015, il cosiddetto CODICE DI PREVENZIONE INCENDI, introdotte dal DM 12 aprile 2019.
In sintesi, per 41 attività soggette ai Controlli di Prevenzione Incendi (ex non normate) contenute nell’Allegato I del DPR 151/2011, la RTO (Regola Tecnica Orizzontale) del CODICE diventerà l’unico riferimento progettuale, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.
Per le attività dotate dì RTV (Regola Tecnica Verticale) rimarrà la possibilità per il progettista di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il CODICE.
Modalità di utilizzo del CODICE, per le attività rientranti nel suo campo di applicazione, dopo il 20 ottobre 2019.
Tipo di attività | Progettazione di nuove attività |
Progettazione di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti |
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Attività soggette (DPR 151/2011) | Senza RTV | Obbligatorio il Codice |
Il progettista sceglie tra: · applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento · applicazione del Codice all’intera attività · se il Codice non è compatibile con l’esistente, applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi (metodo tradizionale) |
Con RTV |
Il progettista sceglie tra: · Codice · Regole tecniche prescrittive tradizionali |
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Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate in Allegato 1 del DPR 151/2011 | Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali. |
(Circolare CNI n. 378)
L’Ing. Alessandro Mezzopera è a disposizione per i chiarimenti del caso
0731-648000 – mezzopera@praugest.it