Modifiche al DM 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»
Modifiche al DM 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»
Sono stati di recente emanati i Decreti di seguito indicati, che entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione e che “abrogano” il precedente DM 10 marzo 98.
- DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento in questione stabilisce:
- i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
- le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto;
- le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione.
- DM 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3. lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Al riguardo, si chiarisce quanto segue:
- il nuovo provvedimento si colloca nel quadro normativo delle recenti regole tecniche dì prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi);
- vi è il riferimento al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli “occupanti” anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l’obbligo di alcuni adempimenti e l’inclusività;
- vi sono indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio;
- sono esplicitati i requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.
- DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Al riguardo si precisa che il DM in questione, nel suo allegato, definisce i criteri della valutazione del rischio incendio, ovvero: Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’incendio, Rivelazione ed allarme, Controllo di fumi e calore, Operatività antincendio e Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Per maggiori informazioni è a disposizione l’Ing. Lorenzo Vergnetta
0731.648000 – vergnetta@praugest.it