Nuova modifica al Codice di Prevenzione Incendi DM 03/08/2015

Sicurezza sul lavoro

Nuova modifica al Codice di Prevenzione Incendi DM 03/08/2015

Dopo “l’addio al Doppio Binario” a favore del Codice di Prevenzione Incendi sancito dal DM 12 aprile 2019 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2019, il DM 03/08/2015 subisce una nuova modifica.

Con il DM 18 ottobre 2019 (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 – Suppl. Ordinario n. 41) è stato sostituito integralmente l’allegato 1 del DM 03/08/2015.

In sintesi, le modifiche riguardano alle seguenti sezioni:
a) Sezione G – Generalità;
b) Sezione S – Strategia antincendio;
c) Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M – Metodi

Inoltre, in caso di utilizzo dei metodi di progettazione della Sicurezza Antincendio paragrafo G.2.7 dell’allegato 1, per  la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione  l’art. 3 c. 3 e l’art. 4 c. 2 del Decreto Ministro dell’Interno 9 maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).

L’Ing. Alessandro Mezzopera è a disposizione per i chiarimenti del caso

0731-648000 –  mezzopera@praugest.it