Obbligo di assicurazione RCA per macchine operatrici
Entrata in vigore del D.lgs. 184/2023
Obbligo di assicurazione RCA anche per i carrelli elevatori?
Il D.lgs. 184/2023, che ha recepito la direttiva Ue 2021/2118, introduce alcune modifiche sostanziali al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private, che è bene correttamente esaminare.
Una delle modifiche principali riguarda l’estensione della definizione di “veicolo” e una nuova definizione in merito alle aree per le quali scatta l’obbligo assicurativo RC Auto, già in vigore dal 23 dicembre scorso.
Veicolo – Definizione
- qualsiasi mezzo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica
- che circola sul suolo, ma non su rotaia
- con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
oppure
- con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
Ambito dell’obbligo Assicurativo
Viene stabilito che l’obbligo assicurativo interviene per l’uso del veicolo, indipendentemente dal terreno su cui avviene la circolazione, anche se in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni (area privata) o dal fatto che sia fermo o in movimento.
Sulla questione sono state poste interrogazioni e sollevate interpretazioni sul testo, sulle quali si attendono note informative ministeriali e, tra l’altro, si rimane in attesa dell’emanazione di un Decreto attuativo in merito alla individuazione dei veicoli elettrici leggeri sottoposti ad assicurazione obbligatoria RC Auto.
Trattandosi comunque di una nuova situazione di obbligatorietà consigliamo alle aziende di fare una attenta analisi e di valutare da subito la necessità di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile, nelle modalità che la tipologia di veicolo imponga (obbligatoria RCA o facoltativa RCT).
Muletti, carrelli elevatori, macchine operatrici non targate
Risulta d’obbligo effettuare una valutazione specifica sulle caratteristiche tecniche di questi mezzi, viste anche varie informative provenienti da compagnie assicurative.
Come previsto dalla nuova normativa, al fine dell’applicazione dell’obbligatorietà dell’assicurazione Rc Auto, i veicoli devono avere delle precise caratteristiche tecniche e nel caso specifico:
- mezzo a motore azionato da una forza meccanica;
- una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- Sono pertanto da escludere tutti i mezzi a trazione manuale (carrelli), con la eccezione dei rimorchi utilizzabili con “veicolo”, che siano agganciati o meno.
- E’ poi da verificare la velocità di progetto presente nelle schede tecniche / manuale del “veicolo” in questione.
Da una prima analisi risulta che la maggior parte dei “muletti / carrelli elevatori”, utilizzati in aree interne private, ove le normative di sicurezza imporrebbero velocità massima a vuoto di 6/8 km/h, NON rispondano alle caratteristiche di veicolo per le quali scatta, ora, l’obbligo di polizza assicurativa RC Auto.
Risulta comunque opportuno consultare la propria compagnia di assicurazioni per un parere di merito.
Praugest è a disposizione per i chiarimenti del caso