PATENTE A CREDITI PER OPERARE NEI CANTIERI EDILI
Premesso che gli Enti e/o Autorità preposte stanno creando difficoltà e incertezze ai destinatari del provvedimento, dal 1 di ottobre 2024 per operare nei cantieri edili serve la “patente a crediti”, o almeno bisogna dimostrare di avere presentato la domanda.
Facendo seguito alle precedenti news del 29 luglio e del 25 settembre, evidenziamo che l’obbligo riguarda tutte le imprese che operano in cantiere, non le sole imprese edili, ma anche gli impiantisti (es.: elettricista, idraulico), i serramentisti, ecc..
Le uniche esenzioni riguardano le figure meramente intellettuali (i professionisti tecnici: architetti, ingegneri ecc..), le forniture di materiale (senza posa in opera) e le aziende in possesso di attestazione SOA almeno in classifica III.
Come riportato nella Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 “In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare (a ns parere SI DEVE PRESENTARE), utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.”
Preme inoltre rappresentare che se il modello dell’ispettorato non lo indica, la normativa sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio prevede di allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (non necessario in caso la dichiarazione venga firmata digitalmente).
Ricapitoliamo:
Nel frattempo si può inviare un’autocertificazione, basandosi sul modello predisposto dall’Ispettorato medesimo, via PEC a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che copre l’impresa fino al 31 ottobre.
Poi, entro il 31 ottobre va presentata la domanda in via telematica con SPID sul Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ . Dal primo novembre 2024 è vietato l’accesso in cantiere agli operatori che non hanno provveduto a detto adempimento.