Patente a punti per la sicurezza sul lavoro
Dal primo ottobre 2024 scatta la patente a punti per la sicurezza sul lavoro
Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19
Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dopo l’iscrizione alla camera di commercio; l’adempimento, da parte del datore di lavoro e dei lavoratori degli obblighi formativi; il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Infine, in arrivo altri 766 ispettori del lavoro, in particolare si tratta di 466 assunzioni che saranno sbloccate, sulla base di un vecchio concorso, e di 300 nuove assunzioni.
Ciò detto in premessa, occorre da subito precisare che trattasi di una norma che attende la conversione e, quindi, sono possibili delle modifiche, attese anche le numerose perplessità avanzate dalle categorie interessate.
Nel merito, la patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: venti crediti;
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
Vedremo gli sviluppi, anche perché la modifica all’art.27 del DLgs 81/08, apportata dal DL in questione, sembra escludere tutte le imprese non appartenenti al settore edile.
I nostri uffici sono a disposizione per i chiarimenti del caso.