RADON E LUOGHI DI LAVORO

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Sicurezza sul lavoro

RADON E LUOGHI DI LAVORO

Il 27 agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che abroga e sostituisce la precedente normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.

L’argomento interessa tutti i Datori di lavoro in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 15 17 e 28 del Testo Unico sulla Sicurezza di cui al DLgs 8172008.

Il gas radon è un gas radioattivo proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione, che tende ad accumularsi negli ambienti confinati (ambienti confinati o indoor), dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta.

È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al 20% di tutti i casi (da 1.500 a 5.500 stimati per la sola Italia all’anno).

L’art. 10 del Decreto prevede che entro il 27 agosto 2021 sia adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.

L’art. 12 fissa i nuovi livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (precedentemente non considerate); e 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

In base all’art. 16 del D.Lgs. 101/2020, la valutazione dell’esposizione al rischio radon si deve applicare ai seguenti luoghi di lavoro:

  1. luoghi di lavoro sotterranei;
  2. luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale;
  3. specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione radon;
  4. stabilimenti termali.

Il nuovo Decreto, riprendendo in parte quanto aveva già disposto il precedente D.Lgs. 230/1995, tenendo conto della specificità e complessità del tipo di rischio, stabilisce che il datore di lavoro, in occasione dei superamenti dei valori limite di concentrazione e/o di dose efficace, dovrà obbligatoriamente essere supportato da qualificati professionisti.

Prima della esecuzione delle misure strumentali (validate/omologate) la valutazione dovrà iniziare con un’analisi delle caratteristiche degli ambienti di lavoro in studio, per individuare da una parte la presenza dei luoghi riportati all’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 e dall’altra, per ogni luogo così determinato, il tempo di permanenza medio di eventuali lavoratori che possono essere presenti in tali luoghi, durante lo svolgimento delle attività proprie relative alle loro mansioni.

In caso di accertata presenza del rischio, i criteri che in generale possono essere individuati per la definizione e l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si basano sulle seguenti attività:

  • eliminazione delle fonti di radon;
  • aumento della resistenza dell’edificio all’ingresso del radon (sigillare gli ingressi);
  • trattamento dell’aria (sistemi di filtrazione ed elettrostatici);
  • allontanamento del radon (sistemi di pressurizzazione, aspirazione e ventilazione).

Il Datore di lavoro dovrà ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.