Regolamento (UE) 2020/1149 – Limitazione sull’utilizzo dei diisocianati
Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/1149, che modifica l’allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH) (allegato XVII – restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi).
Rammentiamo che i diisocianati sono composti utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, come reagenti, insieme ai polioli, nella sintesi delle resine poliuretaniche.
Cosa cambia
La nuova voce dell’allegato XVII del REACH (Regolamento (UE) 1907/2006) dispone che:
- Dal 24 febbraio 2022, non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- La concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso,
oppure
- Il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di adeguate notizie sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata“.
Formazione
La formazione, garantita dal datore di lavoro, deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro.
Il Regolamento detta i contenuti della formazione, come previsto dal regolamento REACH aggiornato, di cui riportiamo un estratto:
- formazione generale, anche on line, riguardante:
- chimica dei diisocianati;
- pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
- esposizione ai diisocianati;
- valori limite di esposizione professionale;
- modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
- odore come segnale di pericolo;
- importanza della volatilità per il rischio;
- viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
- igiene personale;
- attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
- rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
- sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
- ventilazione;
- pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
- smaltimento di imballaggi vuoti;
- protezione degli astanti;
- individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
- sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
- sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
- formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante (omissis)
- formazione avanzata, anche on line, riguardante (omissis)