Responsabilità del Datore di lavoro
Dalla Sentenza Cassazione Penale, n. 37148/2019 deriviamo due aspetti fondanti la responsabilità del datore di lavoro, infatti in questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito:
1 – che la responsabilità del Datore di lavoro “……. può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez. IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397)“.
2 – in merito ai cosiddetti DPI, che “gli obblighi che gravano sul datore di lavoro non si arrestano alla fornitura ai dipendenti dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa la cui inosservanza è contestata nella imputazione, imponevano il controllo sulla utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiché il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle“.