Responsabilità del RSPP
Richiamiamo l’attenzione su Cassazione Penale, Sez. 4, 18 marzo 2019, n. 11708 (sullo stesso argomento avevamo in precedenza riportato le considerazioni in sentenza Thyssen) che ribadisce la posizione di garanzia del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Infatti nella sentenza si legge che ……. La più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare………
Parimenti ……. Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l’adozione di misure prevenzionali doverose.
Continua affermando che ……. Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere corretta in diritto l’argomentazione del Tribunale, che ha individuato la posizione di responsabilità del RSPP …. nella sostanziale sottovalutazione del rischio riconducibile all’utilizzo di un carrello elevatore inadeguato per la movimentazione di travi aventi lunghezza eccessiva rispetto alla larghezza della forca di sollevamento utilizzata.