Responsabilità per infortuni con macchine non conformi
Da Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2024, n. 10665 rileviamo il principio che, secondo i giudici, regola le posizioni di garanzia tra il fabbricante, il venditore/noleggiatore/concedente in uso del macchinario e l’utilizzatore o datore di lavoro.
L’infortunio in esame era avvenuto in un cantiere edile per la caduta di un pannello mentre lo si stava sollevando mediante una gru noleggiata, a causa di un difetto di una ventosa utilizzata per la sua presa.
La Corte di Cassazione ha chiarito che sia il concedente che l’utilizzatore del macchinario hanno entrambi obblighi precisi in materia di sicurezza sul lavoro. Il concedente ha l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza del macchinario prima della consegna all’utilizzatore, mentre l’utilizzatore ha l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza del macchinario prima di ogni utilizzo nonché di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori.
Infatti, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
I nostri uffici sono a disposizione per i chiarimenti del caso