RLS e la sentenza n. 38914/2023: un caso equivoco
RLS e la sentenza n. 38914/2023: un caso equivoco
Con la sentenza 38914 del 25 settembre 2023 la Cassazione ha accertato la responsabilità penale di uno degli imputati, identificato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, conseguente ad un incidente sul lavoro che determinava la morte di un dipendente della Società, poiché schiacciato da alcuni tubolari che gli rovinavano addosso. L’evento in parola si verificava mentre il dipendente esercitava una mansione che, da contratto, non gli spettava e per la quale non aveva svolto alcun percorso formativo.
Ora poiché detta sentenza ha causato degli equivoci, di fatto allarmando alcuni RLS in tema di responsabilità penale derivante dal ruolo ricoperto, riteniamo doveroso rappresentare il nostro punto di vista. Infatti, posto che la sentenza della Cassazione Penale non entra nel merito di quali condotte esattamente l’RLS abbia posto in essere per contribuire alla causazione dell’evento, viene evidenziato un aspetto importante, infatti l’imputato, oltre ad essere RLS della Società, era parte del relativo Consiglio di Amministrazione, assumendo quindi una specifica posizione di garanzia che, complice anche l’assidua presenza dello stesso sul luogo di lavoro, nonché i ripetuti inviti rivolti all’imputato dall’RSPP al fine di introdurre sistemi prevenzionistici adeguati, hanno indotto i Giudici a pronunciare una sentenza di condanna e ciò a prescindere dal ruolo di RLS dallo stesso rivestito.
Ciò detto, si indica che nella sentenza i Giudici specificano come l’imputato «non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge […] dall’art. 50», con ciò evidenziandone dei profili di responsabilità anche nella sua qualità di RLS.
Un tale inciso costituisce di fatto una novità, considerato che la Corte di Cassazione pone in capo all’RLS quelli che sembrerebbero dei veri e propri obblighi (compiti) richiamando la previsione dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 che, invero, nulla dice a tal riguardo.
Anche a nostro avviso, l’RLS è stato da sempre considerato una figura portatrice di diritti e non di obblighi, simili a quelli spettanti alle rappresentanze sindacali godendo, tra l’altro, delle medesime tutele riservate a quest’ultimi.