Sicurezza macchine: concorrente responsabilità del datore di lavoro e del costruttore
Sicurezza macchine: concorrente responsabilità del datore di lavoro e del costruttore
Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 11 gennaio 2019, n. 1184, si definisce la concorrente responsabilità del datore di lavoro e del costruttore nell’infortunio occorso a lavoratore mentre operava con un macchinario non conforme ai requisiti generali di sicurezza.
L’infortunio ha cagionato al lavoratore l’amputazione parziale di alcune dita della mano destra (2°, 3°, 4° dito della mano destra), determinando nella persona offesa una malattia di durata superiore a 40 giorni, con indebolimento permanente dell’organo della prensione.
Dalla lettura della sentenza possono essere estratti alcuni elementi utili al nostro caso; infatti si è accertato che:
- la ditta costruttrice non aveva dotato il macchinario di alcuna protezione delle parti meccaniche in movimento, suscettibili di rivelarsi pericolose in caso di contatto del lavoratore;
- il datore di lavoro, nell’atto della scelta della attrezzatura di lavoro, non aveva valutato tutti i rischi, non aveva eliminato le fonti di pericolo per i lavoratori che debbono utilizzare la predetta macchina e non aveva adottato nell’Impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il lavoratore infortunato, come INAIL, si erano costituiti parte civile
In ultima analisi la Corte evidenzia che “la imprevedibilità invocata dalla difesa è dunque richiamata non a proposito: la mancanza di un sistema di protezione era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore”.