Sicurezza sul lavoro nel D.L. n. 146/2021
In relazione agli eventi infortunistici particolarmente pesanti e allarmanti di quest’anno, in data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 146, il quale contiene nel Capo III, testualmente: “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tali innovazioni, in vigore dal 22 ottobre u.s., hanno un impatto significativo in ambito ispettivo e sanzionatorio, come di seguito viene sintetizzato:
1) Nuovo assetto delle competenze degli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il DL 146/2021 prevede che alla vigilanza delle ASL (competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sin dalla legge n. 833 del 1978) si affianchi con eguale competenza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Ne consegue che nelle aziende italiane potranno aversi sia ispezioni di salute e sicurezza svolte da personale ASL che da funzionari dell’INL o, ancora, effettuate dal Nucleo Carabinieri presso l’INL. Per tali attività, il DL in questione prevede un incremento del personale di oltre 1000 unità e un investimento di 3,7 milioni di euro per dotazioni tecnologiche. A tale scopo verrà potenziata la vigilanza usando anche la “banca dati” degli infortuni e delle malattie professionali di cui all’articolo 8 del DLgs 81/2008 (il c.d. SINP), fino ad oggi in mano all’Inail.
2) Inasprimento dello strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’articolo 13 del DL 146/2021 rivisita completamente l’articolo 14 del DLgs 81/2008, dedicato alla sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, in base al “nuovo” articolo 14 del DLgs 81/2008, gli ispettori (sia delle ASL che dell’INL o del Comando Carabinieri presso l’INL) dovranno sospendere l’attività imprenditoriale qualora riscontrino nell’ambito dell’attività di vigilanza presso l’impresa alcune irregolarità che il Legislatore considera di particolare gravità in termini prevenzionistici, quali:
– La presenza di lavoratori “in nero” in una percentuale superiore al 10% della forza lavoro dell’Azienda, quando la precedente normativa prevedeva la misura del 20% come soglia minima per la sospensione dell’attività di impresa;
– La constatazione della avvenuta violazione in azienda di disposizioni ritenute imprescindibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali indicate all’Allegato I del DLgs 81/08, il cui elenco si riporta di seguito:
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
È ora sufficiente anche solo una violazione tra quelle sopra indicate (definite come “gravi” direttamente dalla legge) perché l’ispettore proceda alla sospensione dell’attività imprenditoriale.
– L’introduzione di una sanzione economica ulteriore a carico del soggetto inottemperante, in modi da rendere ben più pesante l’impatto economico delle violazioni considerate;
– La possibilità, inoltre, che l’INL possa anche “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro” (articolo 13, comma 1, ultimo capoverso).
L’Azienda che dovesse aver ricevuto un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (al quale si applicano le disposizioni sulla trasparenza amministrativa di cui alla legge n. 241/1990 e che, quindi, andrà correttamente motivato) può chiederne la revoca ma essa è subordinata a ben precise condizioni, individuate come di seguito:
- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.
Come già segnalato, in relazione alla parte pecuniaria delle sanzioni, il DL 146/2021 introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese. In particolare, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari (in precedenza la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori).
Nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto verrà indicato in un decreto ministeriale e, nelle more, secondo quanto previsto all’Allegato I al D.L. n. 146/2021 in relazione a ciascun “gruppo” di illeciti.
A tal fine sono individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente. A ciò si aggiunga che il comma 9 dell’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, nel “nuovo” testo, prevede che le somme aggiuntive così determinate siano raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale.
Continua ad esserci, invece, la possibilità (articolo 14, comma 11, DLgs 81/08) di ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se, su istanza di parte e fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta (era il 25% nel testo precedente), mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca; in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato (articolo 14, comma 10, DLgs 81/08).
L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:
– con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Infine, va sottolineato come la nuova disciplina del provvedimento cautelare preveda l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.