USO ATTREZZATURE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
INTERPELLO N. 1/2020 del 23/01/2020
Istanza: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta ad interpello in merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 23 gennaio 2020.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito all’uso di attrezzature di lavoro da parte del medesimo datore del lavoro, fattispecie che si realizza molto spesso nelle piccole imprese.
Di seguito, in sintesi, il parere della Commissione.
Precisato che l’art. 71, co. 7, lettera a) del DLgs 81/08 sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.”
Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”
Visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.
L’ing. Lorenzo Vergnetta è a disposizione per fornire i chiarimenti del caso
0731648000 – vergnetta@praugest.it
Si allega l’interpello in questione (link)