Utilizzo attrezzature di lavoro da parte di terzi
Quante volte capita che ESTRANEI all’organizzazione lavorativa (non dipendenti) utilizzino beni di proprietà aziendale come, ad esempio, un autotrasportatore che non vuole “perdere tempo”, giunto in azienda per effettuare una consegna, si metta poi alla guida di un carrello elevatore di proprietà per “agevolare / velocizzare” lo scarico della merce dal camion?
Ora Cassazione Penale (Sez. 4, con sentenza 28 marzo 2019, n. 13583) ci chiarisce che NON è possibile escludere la posizione di garanzia solo in virtù della estraneità dell’infortunato alla organizzazione lavorativa. Infatti dalla lettura della sentenza, posto che è stato contestato al Datore di lavoro di:
- avere omesso di adottare misure atte a scongiurare un utilizzo improprio (tale perché effettuato da soggetti non qualificati) dei carrelli elevatori;
- vigilare affinché ciò non avvenisse;
- avere violato le regole che impongono l’adozione di particolari cautele nell’uso delle attrezzature da lavoro e di apposita segnaletica nei luoghi in cui detti mezzi vengono impiegati;
si tratta allora di capire se tali obblighi fossero diretti alla salvaguardia della sicurezza del solo personale dipendente o se essi si riferiscano anche alla sicurezza di tutti coloro si trovino a lavorare in azienda, ancorché terzi estranei all’organizzazione.
Il Giudice afferma che il datore di lavoro risponde ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali, infatti ……. la violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l’attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di “lavoro”.