VALIDAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE “DPI”
Le procedure di validazione sia dei Dispositivi di Protezione Individuale e sia dei Dispositivi Medici (es. Maschere Chirurgiche) fatte “in emergenza” con i decreti emanati dal Presidente del Consiglio Conte cessano di efficacia. Infatti, con la RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1433 DELLA COMMISSIONE del 1° settembre 2021 (allegata) sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19, si stabilisce che:
………. A decorrere dal 1° ottobre 2021 le autorità di vigilanza del mercato non dovrebbero più autorizzare i DPI che non sono stati sottoposti con esito positivo alle pertinenti procedure di valutazione della conformità a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/425. I DPI autorizzati dalle autorità di vigilanza del mercato conformemente ai meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione non possono essere immessi sul mercato dell’Unione dopo il 1° ottobre 2021.
Per quant’altro disposto, si veda il testo allegato.
Comunque in una marcatura dei DPI non possono mancare i seguenti elementi:
- Nome o Marchio o altro sistema di identificazione del fabbricante
- Modello
- Lotto
- Taglia o misura (ove applicabile)
Praugest è a disposizione per fornire i chiarimenti e/o l’assistenza necessaria
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