VIGILANZA SU ATTREZZATURE DI LAVORO

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Sicurezza sul lavoro

VIGILANZA SU ATTREZZATURE DI LAVORO

Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010. Titolo III del D.Lgs. 81/08

Preme evidenziare che il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 ed i Piani Regionali di Prevenzione richiamano a più riprese la necessità di attivare misure concrete per contrastare il fenomeno infortunistico, al quale contribuisce in modo rilevante anche la mancanza di sicurezza delle macchine.

Uno dei fattori determinati più rilevanti nella produzione degli infortuni è rappresentato non a caso dal contatto accidentale dell’operatore esposto con organi lavoratori in movimento.

I Dipartimenti di Prevenzione hanno tra i loro compiti istituzionali quello di vigilare sul rispetto da parte dei datori di lavoro di “… mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al D.lgs. 81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere… che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”, ovvero attrezzature che, se fabbricate dopo il settembre 1996, dovranno essere conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Compito precipuo degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione è quello di individuare correttamente nell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, attrezzature che presentano difformità significative ai RES, quando le stesse siano riconducibili ad un problema di assetto e quindi di fabbricazione ovvero quando tali difformità siano dovute ad un utilizzo scorretto o improprio o comunque non previsto dal fabbricante.

Nel primo caso siamo in presenza di una responsabilità ascrivibile al Fabbricante mentre nel secondo, legato allo scorretto utilizzo, a quella del Datore di lavoro.

Nel caso del Fabbricante, l’attività si interseca con quella dell’Autorità di Sorveglianza del mercato, costituita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in base a quanto previsto dalla Direttiva di prodotto 2006/42/CE e dal D.lgs. 17/2010, vigila sul rispetto della conformità alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie nella fabbricazione delle attrezzature. Gli Organi di Vigilanza territorialmente competenti del Dipartimento di Prevenzione, infatti, dovranno inviare all’Autorità di Sorveglianza del mercato le segnalazioni di presunta non conformità ai RES, perché esprima il parere finale sulla conformità della macchina.

Relativamente alla seconda fattispecie (scorretto utilizzo), il Dipartimento di Prevenzione procederà a norma del DLgs 81/08 (art. 87) nei confronti del Datore di lavoro.